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Decreto Legislativo 81\08: salute e sicurezza sul lavoro tra 2022 e 2023

Il ruolo del datore di lavoro dal 2022 in poi

Il ruolo di “datore di lavoro” ha subìto notevoli cambiamenti a partire dall’art. 37 comma 7, che sostiene l’obbligo di una formazione completa su salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (prima necessaria soltanto ai lavoratori stessi, agli Enti preposti e ad altre figure coinvolte in questa tipologia di servizi di tutela). Essa verrà assodata e certificata sia da numerose lezioni in presenza con prove pratiche, sia da una verifica finale delle competenze acquisite (biennale).

 

Inoltre, esattamente come dirigenti e preposti, il datore di lavoro è tenuto a partecipare a costanti corsi di aggiornamento (disponibili ogni 2 anni) per mantenersi informato sulle disposizioni da seguire e, soprattutto, da “far seguire”. Infatti, la salvaguardia dei dipendenti parte proprio dall’alto: grazie a una conoscenza approfondita dell’argomento, le regole possono essere impartite per una migliore gestione dell’impresa e del flusso di lavoro.

 

Tuttavia, chi non obbedisce all’obbligo di legge incorre in un doppio regime sanzionatorio, o più precisamente:

 

  • I datori di lavoro, dirigenti e preposti rischiano l’arresto dai 2 ai 4 mesi o un’ammenda da un minimo di 1.474,21 euro a un massimo di 6.388,23 euro (da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare);
  • È possibile incorrere nella sospensione dell’attività in caso di violazioni gravi, come la mancata redazione del documento di valutazione dei rischi, del piano di emergenza ed evacuazione o quello relativo ai dispositivi di protezione individuale.

E il preposto? Mansioni e compiti da rispettare

Oltre ai corsi di aggiornamento sopra citati (a cui devono partecipare anche il dirigente e il datore di lavoro), il preposto è una figura di riferimento per la soprintendenza dell’attività lavorativa, in quanto garantisce l’attuazione delle direttive (sempre dettate dal dirigente e dal datore di lavoro) e ne controlla la corretta esecuzione.

 

La riformulazione del Decreto Legislativo desidera mettere in atto una “responsabilizzazione” maggiore di questa professione, da cui dipende anche il rispetto delle leggi antinfortunistiche. Non a caso, le “responsabilità” a cui il preposto deve adempiere sono di tipo penale e civile. Ad esempio, ha il dovere di:

 

  • Sorvegliare le condizioni di sicurezza dei lavoratori, intervenendo autonomamente se le normative dovessero essere infrante o un comportamento dovesse rivelarsi inadeguato e\o dannoso;
  • Di fronte a un pericolo consistente, sospendere l’attività lavorativa come da 18 comma 1 lettera f-bis: “In caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, interrompere temporaneamente l’attività e, comunque, segnalare tempestivamente al datore di lavoro e al dirigente le non conformità rilevate”.

Il lavoro in nero: cos’è cambiato e cosa cambierà?

Altro aspetto molto importante da monitorare è il cosiddetto “lavoro in nero” (il meno tutelato per eccellenza). È bene ricordare che se l’impresa presenta dei lavoratori irregolari (prima il 20%, ora solo il 10% di tolleranza) va incontro a:

  • Una sospensione economica e lavorativa;
  • Pene da scontare, ammende da pagare e l’attribuzione di un regolare contratto di lavoro per i dipendenti in nero, così da poter ricominciare l’attività produttiva;
  • Le sanzioni potrebbero raddoppiare se nei 5 anni precedenti l’azienda ha ricevuto lo stesso provvedimento, dimostrando di non uniformarsi alle regole.

Dal 5 maggio 2023: le norme aggiuntive del Decreto Legge 48\23

Le novità non finiscono qui perché il Testo Unico sulla Sicurezza e il rafforzamento dell’ispettorato hanno ricevuto direttive aggiuntive, pensate per modificare il Decreto Legislativo 81\80. In data 4 maggio 2023 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il Decreto Legge 48\23, entrato ufficialmente in vigore dal giorno successivo.

 

Esso prevede la creazione di un Fondo per l’indennizzo ai familiari in casi di infortuni per le attività formative e introduce la seguente regolamentazione, qui ampiamente riassunta:

 

  • Il datore di lavoro deve nominare il medico competente (se richiesto dalla valutazione dei rischi), il quale ha il compito di formulare il giudizio di idoneità o prevedere un sostituto, se impossibilitato a presenziare per ragioni valide e motivate;
  • Il monitoraggio complessivo del rispetto delle normative (sia da parte di chi eroga la formazione, sia di chi la riceve);
  • L’estensione ai lavoratori autonomi di alcune misure di tutela previste nei cantieri e a soggetti privati la qualifica di pubblico servizio nella funzione di vigilanza e controllo delle attrezzature sui luoghi di lavoro;
  • La formazione specifica in capo al datore di lavoro, se è presente l’uso di un’attrezzatura che richiede determinate abilità (pena l’arresto da 3 a 6 mesi o un’ammenda da 3.071,27 a 7.862,44 euro). Di per sé, le attrezzature devono sempre risultare conformi per poter essere utilizzate dai lavoratori autonomi o dai componenti di un’impresa familiare;
  • La necessità di un’auto-certificazione per coloro che noleggiano attrezzature da lavoro (dopo aver svolto un’adeguata formazione e un corretto addestramento);
  • La condivisione gratuita di informazioni ricevute dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro da parte di Enti pubblici e privati.

 

Ed è a questo punto che entriamo in gioco noi, specializzati in Medicina del Lavoro, Formazione e Sicurezza dal 1982: Centro Marconi Due è attivo su Bologna e in tutta Italia con Medici e Centri di riferimento in ogni Regione.

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